Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 110

In vigore dal 28 feb 1939
Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a termini dell' della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Non si farà luogo però ad alcuno sgravio di rendita finché delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.
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Art. 110 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo