Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 93

In vigore dal 28 feb 1939
I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa a cura dell'Ufficio delle imposte del distretto dov'è domiciliato il richiedente. Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per la imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che i procuratori delle Imposte possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati. I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone già ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul campione delle cancellerie giudiziarie.
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