Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 15

In vigore dal 28 feb 1939
Le volture per i trasferimenti contemplati dall' della legge tributaria sulle successioni approvata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano ed al certificato di eseguita denunzia da cui risulti il pagamento dell'imposta di registro o di successione. Per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la voltura si eseguirà in base al detto certificato e all'atto di provvisione in originale o in copia rilasciata dagli uffici della stessa autorità ecclesiastica da cui l'atto venne emanato. Allorquando l'imposta di registro o di successione per consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al Procuratore la denunzia voluta dall' della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e dall' della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270; e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-15

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Art. 15 Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni. — Testo vigente | Portale Normativo