Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo I›Capo I
Art. 10
In vigore dal 28 feb 1939
Gli Uffici delle imposte dirette, in base alle domande e agli atti che per i trasferimenti promiscui riceveranno dagli Uffici tecnici erariali giusta il disposto dell', lettera d), e in base alle domande riguardanti esclusivamente beni urbani che riceveranno dagli Uffici del registro o delle successioni ai sensi dell'articolo precedente, eseguiranno le variazioni negli speciali registri del catasto urbano con le forme e nei modi per i medesimi prescritti e trasmetteranno agli Uffici tecnici erariali suddetti gli elementi necessari per aggiornare i registri del nuovo Catasto terreni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-10