Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 28 feb 1939
Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziali, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente.
Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla voltura, cioè:
a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;
b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.
In luogo delle indicazioni di cui alla lettera b) potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi à termini dell' del Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-12