Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 16

In vigore dal 28 feb 1939
Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell'intestazione catastale o nella iscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie. Per gli errori imputabili agli uffici, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base di una nota di voltura compilata dall'Ufficio tecnico erariale, la quale nota tien luogo di domanda di voltura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo