Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 28 feb 1939
Nei casi di trasferimento di terreni e fabbricati urbani in base ad uno stesso atto o di fabbricati urbani esclusivamente, gli Uffici del registro o delle successioni fanno redigere dalle parti le domande di voltura sullo stesso modello prescritto dall' e sempre distintamente per circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Le domande promiscue sono trasmesse, in unica serie con quelle concernenti esclusivamente terreni, ai competenti Uffici tecnici erariali; quelle relative ai soli beni urbani si trasmettono in serie a parte agli Uffici delle imposte nella cui circoscrizione sono situati i fabbricati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-9