Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 28 feb 1939
Le domande di voltura devono esser fatte all'ufficio del registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, od a ricevere la denunzia di successione, che danno luogo alle volture.
La domanda è compilata sopra un modulo a stampa, che il procuratore consegna gratuitamente perché sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritto da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denunzia della successione.
La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, a senso dell' della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, od alla presentazione della denunzia della successione per causa di morte o per le altre cause contemplate dagli della legge sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.
L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nelle leggi del registro e sulle successioni hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denunzia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.
Nel trasferimento dei beni vincolato a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'ufficio del registro o delle successioni, insieme colla denunzia della verificata condizione.
Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facoltà di promuovere la voltura in testa a chi di ragione qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-7