Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo IV
Art. 92
80 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell' vanno esenti, oltrechè dai diritti stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al presente Regolamento, anche dalla tassa di bollo.
Le copie delle mappe, però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.
Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati e ogni altra spesa occorrente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-92