Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo V

Art. 42

Provvedimenti cautelari disposti senza contraddittorio

In vigore dal 24 dic 1938
In caso di urgenza, il presidente decide sulla domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari senza contraddittorio, con decreto steso a piede dell'istanza, sentito il commissario del Re. Il decreto dà i provvedimenti indicati nei numeri 1), 2), 3) dell' e dispone la notificazione dell'istanza, unitamente al decreto stesso. Se la domanda non è connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, la notificazione è fatta nei modi preveduti dall'. L'istanza e il relativo decreto sono notificati dopo che l'istante abbia adempiuto. agli obblighi impostigli dal decreto stesso. In caso di inadempimento nel termine prescritto, l'istanza, e il decreto sono privi di effetti, salve le disposizioni dell'.
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Provvedimenti cautelari disposti senza contraddittorio (Art. 42 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo