Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 38
Unione o separazione delle cause
In vigore dal 24 dic 1938
In qualunque stato della causa il presidente può ordinare, su domanda di una delle parti o del commissario del Re, ovvero di ufficio, l'unione o la separazione di cause pendenti, davanti al Tribunale, dando le opportune disposizioni per l'ulteriore svolgimento della procedura.
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