Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 37

Giudice delegato

In vigore dal 24 dic 1938
Il presidente può delegare uno dei giudici per il compimento di atti a lui demandati da queste norme di procedura. La delega può essere fatta per tutti gli atti che rientrano nella competenza del presidente in ordine all'istruzione di un determinato giudizio.
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Giudice delegato (Art. 37 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo