Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 32
Comparizione tardiva della parte convenuta o resistente
In vigore dal 24 dic 1938
Se la parte convenuta o resistente compare dopo la scadenza del termine indicato nell', essa può compiere soltanto gli atti che le sono consentiti dallo stato nel quale si trova il giudizio al momento della sua comparizione.
Tuttavia il presidente, ove lo ritenga opportuno, può disporre una nuova trattazione scritta, a norma del secondo comma dell'articolo precedente, ferma restando, in ogni caso, l'efficacia degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati prima della comparizione tardiva della parte convenuta o resistente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-32