Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 30
Esecuzione dei mezzi di prova
In vigore dal 24 dic 1938
L'esecuzione dei mezzi di prova avviene davanti al presidente o al giudice da lui delegato.
Per le prove da eseguirsi fuori della sede del Tribunale il presidente o il giudice delegato può richiedere l'autorità giudiziaria del luogo o l'autorità consolare.
Le contestazioni, che sorgano durante l'esecuzione delle prove, sono decise con ordinanza del giudice procedente.
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