Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 31

Provvedimenti da adottarsi dopo l'esecuzione dei mezzi di prova

In vigore dal 24 dic 1938
Dopo l'esecuzione dei mezzi di prova ammessi, il presidente fissa, con sua ordinanza, l'udienza di discussione della causa e nomina il relatore, autorizzando, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali nel termine all'uopo da lui stabilito. Il presidente può anche disporre una nuova trattazione scritta, fissando i termini per lo scambio delle scritture difensive e il numero di queste, e autorizzando eventualmente le parti a produrre nuovi documenti. In questo caso, chiusa la nuova trattazione scritta, si procede a norma degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-31

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Provvedimenti da adottarsi dopo l'esecuzione dei mezzi di prova (Art. 31 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo