Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 29
Contenuto del provvedimento che dispone mezzi di prova
In vigore dal 24 dic 1938
Il provvedimento, che dispone di un mezzo di prova stabilisce i modi e i termini per la sua esecuzione, fermo l'obbligo del giuramento per i testimoni, i periti e gli interpreti.
Lo stesso provvedimento determina l'ammontare della somma, che deve essere anticipata, mediante deposito nella segreteria, per le spese occorrenti per l'esecuzione della prova.
L'obbligo di anticipare detta somma incombe alla parte, che ha richiesto il mezzo di prova. Se questo è stato richiesto da più parti o è stato disposto d'ufficio, il provvedimento determina in quale misura le parti devono concorrere all'anticipo delle spese.
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