Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 28

Efficacia dell'ordinanza che dichiara chiuso il procedimento, e del verbale di conciliazione

In vigore dal 24 dic 1938
L'ordinanza, con la quale il presidente dichiara chiuso il procedimento, e il verbale che dà atto del componimento della controversia hanno efficacia di titolo esecutivo negli stessi limiti e con le stesse modalità delle sentenze del Tribunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-28

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