Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 27

Udienza presidenziale

In vigore dal 24 dic 1938
All'udienza fissata a norma dell', il presidente, sentite le parti e il commissario del Re: 1) qualora sia intervenuta transazione della controversia o rinuncia alla domanda o rinuncia, debitamente accettata, agli atti del giudizio, dichiara chiuso il procedimento con propria ordinanza, ponendone le spese, in caso di rinuncia, a carico del rinunciante; 2) tenta, ove lo ritenga opportuno, la conciliazione fra le parti, e, in caso di successo, fa dare atto nel processo verbale dei termini del componimento; 3) determina i fatti contestati e quelli ammessi, facendone dare atto nel processo verbale; 4) pronuncia, con ordinanza, sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti; dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova, che ritenga necessari; richiede, quando occorra, l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo di informazione; 5) autorizza, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali, fissando all'uopo un termine; 6) fissa l'udienza per la discussione della causa, disponendo, ove lo ritenga opportuno, la trattazione preliminare separata delle eccezioni che si oppongono alla decisione del merito e nomina il giudice relatore.
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Udienza presidenziale (Art. 27 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo