Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 27
Udienza presidenziale
In vigore dal 24 dic 1938
All'udienza fissata a norma dell', il presidente, sentite le parti e il commissario del Re:
1) qualora sia intervenuta transazione della controversia o rinuncia alla domanda o rinuncia, debitamente accettata, agli atti del giudizio, dichiara chiuso il procedimento con propria ordinanza, ponendone le spese, in caso di rinuncia, a carico del rinunciante;
2) tenta, ove lo ritenga opportuno, la conciliazione fra le parti, e, in caso di successo, fa dare atto nel processo verbale dei termini del componimento;
3) determina i fatti contestati e quelli ammessi, facendone dare atto nel processo verbale;
4) pronuncia, con ordinanza, sull'ammissione dei mezzi di prova dedotti; dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova, che ritenga necessari; richiede, quando occorra, l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo di informazione;
5) autorizza, ove lo ritenga del caso, il commissario del Re e le parti a presentare scritture conclusionali, fissando all'uopo un termine;
6) fissa l'udienza per la discussione della causa, disponendo, ove lo ritenga opportuno, la trattazione preliminare separata delle eccezioni che si oppongono alla decisione del merito e nomina il giudice relatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-27