Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 23
Termine per la produzione dei documenti e per la proposizione di eccezioni pregiudiziali
In vigore dal 24 dic 1938
I documenti, che le parti intendono produrre a sostegno delle loro domande, devono essere depositati nella Segreteria prima della chiusura della trattazione scritta.
Entro lo stesso termine, devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni che si oppongono alla decisione del merito, salvo che esse siano rilevabili d'ufficio. Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-23