Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 21

Costituzione della parte convenuta o resistente

In vigore dal 24 dic 1938
Lo parte convenuta, o, quando si tratti di istanza proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, chiunque abbia interesse nella controversia può costituirsi in giudizio, depositando nella Segreteria del Tribunale le proprie deduzioni nel termine di trenta giorni, decorrente, rispettivamente, dalla data della notificazione personale dell'istanza o della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Unitamente alle deduzioni, devono essere depositati nella Segreterie: 1) i documenti, cha la parte intenda produrre a sostegno de11e proprie deduzioni; 2) il mandato rilasciato alla persona, che rappresenta la parte a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-21

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Costituzione della parte convenuta o resistente (Art. 21 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo