Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 1

Rappresentanza processuale e assistenza tecnica

In vigore dal 24 dic 1938
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede . (Rappresentanza processuale e assistenza tecnica). Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede le Amministrazioni dello Stato possono essere difese da un funzionario all'uopo delegato o dall'Avvocatura generale dello Stato. Le altre parti possono essere difese soltanto da un avvocato ammesso al patrocinio davanti alla Corte di cassazione del Regno. Il presidente del Tribunale può consentire, con sua ordinanza, che i difensori delle parti siano assistiti, per tutto il corso del giudizio o per atti determinati, da consulenti tecnici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-1

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