Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 6

Lingua da usare negli atti processuali

In vigore dal 24 dic 1938
Per tutti gli atti del procedimento davanti al Tribunale delle prede deve essere usata la lingua italiana. Qualora sia necessaria la produzione di documenti scritti in lingua straniera, il commissario del Re o la parte che li produce deve allegarne la traduzione in lingua italiana, fatta da un interprete autorizzato o certificata conforme dalla competente autorità governativa. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione a una parte soltanto dell'atto, salva la facoltà del Tribunale di richiedere la traduzione integrale, se lo reputa necessario per la decisione della controversia. Per la, traduzione, le parti possono rivolgersi alla Segreteria del tribunale, la quale provvede a farla eseguire a spese della parte richiedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-6

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