Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 2

Comparizione personale delle parti

In vigore dal 24 dic 1938
In qualunque stato della causa, il presidente del Tribunale può invitare le parti, con sua ordinanza, a comparire personalmente davanti a lui per fornire chiarimenti o per un tentativo di conciliazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-2

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