Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 5

Facoltà del commissario del Re in ordine all'istruzione della causa

In vigore dal 24 dic 1938
In qualunque stato della causa, il commissario del Re può richiedere alla competente autorità portuaria, o ad altra autorità amministrativa dello Stato, l'assunzione degli accertamenti e la presentazione dei documenti, che egli ritenga necessari. Gli agenti diplomatici o consolari di Potenze estere presso il Governo del Re possono indirizzare al commissario del Re le osservazioni, che ritengano opportune nell'interesse dei loro connazionali, allegando gli eventuali documenti. Degli accertamenti eseguiti a norma del primo comma di questo articolo, e delle osservazioni comunicategli dai predetti agenti di Potenze estere, il commissario del Re tiene conto, per quanto di ragione, nelle sue conclusioni, depositando con queste, ove del caso, i documenti pervenutigli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo