Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 4

Funzioni del commissario del Re

In vigore dal 24 dic 1938
Quando, à termini di queste norme di procedura, un provvedimento del Tribunale, del presidente o del giudice delegato deve essere preceduto dalle conclusioni del commissario del Re, queste possono essere prese anche oralmente, salvo che sia espressamente richiesta la forma scritta. Delle conclusioni è fatta menzione nel provvedimento.
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Funzioni del commissario del Re (Art. 4 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo