Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 8
Notificazione dei provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 dic 1938
I provvedimenti del Tribunale, del presidente o del giudice delegato sono notificati alle parti, che non siano state presenti alla pronuncia, mediante rimessione di copia dell'ordinanza o del decreto o del dispositivo della sentenza.
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