Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 13

Abbreviazione e proroga dei termini

In vigore dal 24 dic 1938
I termini per il compimento di atti del procedimento, stabiliti da queste norme di procedura, possono essere abbreviati o prorogati a istanza di parte o del commissario del Re, ovvero di ufficio, con ordinanza del presidente del Tribunale, quando ricorrano speciali ragioni. Gli atti compiuti dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti da queste norme di procedura o con provvedimento del giudice, sono privi di efficacia. Tuttavia, qualora sia riconosciuto giustificato il ritardo, e da esso non sia derivato un pregiudizio irreparabile, l'atto può essere dichiarato produttivo di effetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-13

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Abbreviazione e proroga dei termini (Art. 13 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo