Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo III
Art. 16
Forma e contenuto della domanda
In vigore dal 24 dic 1938
Il giudizio davanti al Tribunale è promosso con istanza depositata presso la Segreteria del tribunale.
L'istanza deve contenere:
1) l'indicazione della parte istante e, quando questa non sia un'Amministrazione dello Stato, del domicilio da essa eletto in Roma, con designazione della persona o dell'ufficio, presso cui è fatta l'elezione stessa;
2) l'esposizione sommaria, in termini chiari e articolati, dei fatti e dei motivi di diritto, sui quali la domanda è fondata;
3) l'indicazione della parte convenuta, del domicilio da essa eletto in relazione all'oggetto della controversia, o della sua residenza o del suo domicilio, o, in difetto, della sua dimora;
4) i mezzi di prova, che l'istante intenda produrre a sostegno della domanda;
5) le conclusioni;
6) l'elenco dei documenti allegati;
7) la sottoscrizione della persona, che difende l'istante a norma dell'.
Qualora la domanda sia proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, l'istanza contiene, in luogo delle indicazioni prescritte dal numero 3), tutti gli elementi, che siano a conoscenza della parte istante e che possono giovare all'identificazione di coloro che hanno interesse nella controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-16