Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 15

Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 dic 1938
I provvedimenti del giudice, fatta eccezione delle ordinanze indicate nel numero 1 dell' e delle sentenze, possono sempre essere modificati o revocati dallo stesso giudice, che li ha emessi, o dal Tribunale.
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Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice (Art. 15 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo