Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 15
15 / 66Modificabilità e revocabilità dei provvedimenti del giudice
In vigore dal 24 dic 1938
I provvedimenti del giudice, fatta eccezione delle ordinanze indicate nel numero 1 dell' e delle sentenze, possono sempre essere modificati o revocati dallo stesso giudice, che li ha emessi, o dal Tribunale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-15