Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo III

Art. 18

Ordinanza di notificazione dell'istanza

In vigore dal 24 dic 1938
L'istanza, unitamente al mandato e agli eventuali documenti, è presentata dal segretario al presidente del Tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede dell'istanza: 1) determina l'ammontare della tassa giudiziale a carico della parte istante; 2) determina l'ammontare della somma, che la parte istante deve depositare nella Segreteria quale anticipazione per le spese degli atti da eseguirsi a cura della Segreteria stessa; 3) fissa il termine, entro il quale la parte istante deve depositare nella Segreteria la ricevuta della tassa giudiziale e la somma prescritta dal numero 2); 4) ordina alla Segreteria di provvedere, dopo che la parte istante abbia effettuato il deposito prescritto dal numero 3), alle notificazioni e alle pubblicazioni prevedute dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-18

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