Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo III
Art. 18
Ordinanza di notificazione dell'istanza
In vigore dal 24 dic 1938
L'istanza, unitamente al mandato e agli eventuali documenti, è presentata dal segretario al presidente del Tribunale, il quale, con ordinanza stesa a piede dell'istanza:
1) determina l'ammontare della tassa giudiziale a carico della parte istante;
2) determina l'ammontare della somma, che la parte istante deve depositare nella Segreteria quale anticipazione per le spese degli atti da eseguirsi a cura della Segreteria stessa;
3) fissa il termine, entro il quale la parte istante deve depositare nella Segreteria la ricevuta della tassa giudiziale e la somma prescritta dal numero 2);
4) ordina alla Segreteria di provvedere, dopo che la parte istante abbia effettuato il deposito prescritto dal numero 3), alle notificazioni e alle pubblicazioni prevedute dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-18