Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 22
Trattazione scritta
In vigore dal 24 dic 1938
Nel termine di venti giorni dal deposito delle deduzioni della parte convenuta o resistente, la parte istante ha la facoltà di depositare nella Segreteria una replica, e, nel termine di venti giorni dal deposito di questa, la parte convenuta o resistente ha facoltà di depositare nella Segreteria una controreplica.
La trattazione scritta si considera chiusa, quando sia stata depositata la controreplica, ovvero sia scaduto uno dei termini stabiliti dal comma precedente, senza che la parte, a favore della quale il termine è stabilito, abbia depositato la propria scrittura difensiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-22