Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 25

Ordinanza per la fissazione dell'udienza

In vigore dal 3 set 1941
Chiusa la trattazione scritta gli atti vengono dal segretario presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a sè la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che in tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente. Il presidente, con propria ordinanza: 1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perché formuli le sue conclusioni; 2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell', fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla, chiusura della trattazione scritta. La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re ed alla citazione delle parti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ordinanza per la fissazione dell'udienza (Art. 25 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo