Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo IV
Art. 25
25 / 66Ordinanza per la fissazione dell'udienza
In vigore dal 3 set 1941
Chiusa la trattazione scritta gli atti vengono dal segretario presentati al presidente, il quale, ove non creda di riservare a sè la causa, l'assegna con propria ordinanza al vice presidente, che in tal caso esercita tutte le attribuzioni del presidente.
Il presidente, con propria ordinanza:
1) dispone la comunicazione degli atti al commissario del Re, perché formuli le sue conclusioni;
2) ordina la citazione delle parti per l'udienza indicata nell', fissando la data dell'udienza stessa a un intervallo di almeno dieci giorni dalla, chiusura della trattazione scritta.
La Segreteria provvede immediatamente alla comunicazione degli atti al commissario del Re ed alla citazione delle parti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-25