Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo II
Art. 12
Nullità e regolarizzazione degli atti processuali
In vigore dal 24 dic 1938
Un atto del procedimento, per il quale non siano state osservate le forme prescritte dalla legge, è considerato nullo soltanto quando non abbia raggiunto lo scopo, al quale era destinato.
Qualora l'atto sia nullo a norma del comma precedente, il presidente o il Tribunale può disporne, con ordinanza, la rinnovazione o la regolarizzazione, a meno che l'inosservanza predetta abbia cagionato un pregiudizio irreparabile.
L'atto rinnovato o regolarizzato nel termine all'uopo prescritto dal presidente o dal Tribunale, si considera valido fin dalla data della sua originaria formazione.
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