Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 12

Nullità e regolarizzazione degli atti processuali

In vigore dal 24 dic 1938
Un atto del procedimento, per il quale non siano state osservate le forme prescritte dalla legge, è considerato nullo soltanto quando non abbia raggiunto lo scopo, al quale era destinato. Qualora l'atto sia nullo a norma del comma precedente, il presidente o il Tribunale può disporne, con ordinanza, la rinnovazione o la regolarizzazione, a meno che l'inosservanza predetta abbia cagionato un pregiudizio irreparabile. L'atto rinnovato o regolarizzato nel termine all'uopo prescritto dal presidente o dal Tribunale, si considera valido fin dalla data della sua originaria formazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-12

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