Art. 8 · Notificazione dei provvedimenti del giudice
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo II

Art. 8

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Notificazione dei provvedimenti del giudice

In vigore dal 24 dic 1938
I provvedimenti del Tribunale, del presidente o del giudice delegato sono notificati alle parti, che non siano state presenti alla pronuncia, mediante rimessione di copia dell'ordinanza o del decreto o del dispositivo della sentenza.
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