Art. 2 · Comparizione personale delle parti
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo I

Art. 2

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Comparizione personale delle parti

In vigore dal 24 dic 1938
In qualunque stato della causa, il presidente del Tribunale può invitare le parti, con sua ordinanza, a comparire personalmente davanti a lui per fornire chiarimenti o per un tentativo di conciliazione.
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