Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo IV

Art. 36

Falsità di documenti

In vigore dal 24 dic 1938
Se una delle parti impugna per falsità un documento, il presidente, con ordinanza, le assegna un termine per la proposizione della querela di falso davanti al giudice competente. La stessa ordinanza stabilisce, secondo le circostanze, se il giudizio debba proseguire, o se debba essere sospeso, e, in questo secondo caso, se la sospensione debba durare fino a che intervenga la sentenza irrevocabile nel giudizio di falso ovvero per un tempo determinato.
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Falsità di documenti (Art. 36 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo