Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo V

Art. 39

Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari

In vigore dal 24 dic 1938
Nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale, il presidente può, se ne ricorrono gli estremi, adottare i provvedimenti cautelari preveduti dal codice di procedura civile, sia prima della proposizione della domanda sia in pendenza del giudizio. Spetta pure al presidente di adottare i provvedimenti per la custodia o per la vendita delle cose catturate o sequestrate, quando il relativo giudizio sia pendente davanti al tribunale. Il presidente può revocare o modificare i provvedimenti di questa natura adottati dall'autorità portuaria a norma dell'art. 213 della legge di guerra. prima della proposizione della domanda davanti al Tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari (Art. 39 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo