Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo V
Art. 39
Poteri del presidente in ordine ai provvedimenti cautelari
In vigore dal 24 dic 1938
Nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale, il presidente può, se ne ricorrono gli estremi, adottare i provvedimenti cautelari preveduti dal codice di procedura civile, sia prima della proposizione della domanda sia in pendenza del giudizio.
Spetta pure al presidente di adottare i provvedimenti per la custodia o per la vendita delle cose catturate o sequestrate, quando il relativo giudizio sia pendente davanti al tribunale. Il presidente può revocare o modificare i provvedimenti di questa natura adottati dall'autorità portuaria a norma dell'art. 213 della legge di guerra. prima della proposizione della domanda davanti al Tribunale.
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