Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo V
Art. 40
Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari
In vigore dal 24 dic 1938
La domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari è proposta con istanza depositata nella Segreteria del Tribunale.
Qualora la domanda non sia connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, l'istanza deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-40