Art. 40 · Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo V

Art. 40

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Forma della domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari

In vigore dal 24 dic 1938
La domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari è proposta con istanza depositata nella Segreteria del Tribunale. Qualora la domanda non sia connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, l'istanza deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dagli .
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