Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo V

Art. 43

Fissazione del termine per la presentazione dell'istanza

In vigore dal 24 dic 1938
Quando la domanda diretta a ottenere provvedimenti cautelari non sia connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale delle prede, l'ordinanza o il decreto, che dispone il provvedimento cautelare, fissa alla parte istante un termine per la presentazione della istanza relativa al merito della controversia. Se la domanda non è proposta nel termine fissato, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-43

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