Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 47

Provvedimenti del Tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa

In vigore dal 24 dic 1938
Il Tribunale, se ritiene che la causa è insufficientemente istruita: 1) rinvia la discussione ad altra udienza davanti al Collegio, assegnando nuovi termini per la presentazione di documenti e di scritture; 2) o rinvia le parti davanti al presidente, perché disponga una nuova trattazione scritta, e fissi una nuova udienza di discussione in conformità della disposizione dell'; 3) o dispone, su istanza del commissario del Re o delle parti, o d'ufficio, mezzi di prova, ovvero richiede l'autorità portuaria o altra autorità amministrativa per compiere accertamenti a titolo d'informazione.
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Provvedimenti del Tribunale in caso di insufficiente istruzione della causa (Art. 47 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo