Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 49
Pubblicazione della pronuncia del Tribunale
In vigore dal 24 dic 1938
Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa, mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza.
L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-49