Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 49

Pubblicazione della pronuncia del Tribunale

In vigore dal 24 dic 1938
Terminata la deliberazione, il segretario procede, in pubblica udienza, alla pubblicazione della pronuncia emessa, mediante lettura dell'ordinanza o del dispositivo della sentenza. L'ordinanza e il dispositivo della sentenza sono trascritti nel processo verbale di udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-49

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