Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 52
Deposito della sentenza
In vigore dal 24 dic 1938
La sentenza è depositata, mediante inserzione nell'apposito volume, nei termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Dell'avvenuto deposito e della sua data, il segretario fa annotazione a piede della sentenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-52