Art. 52 · Deposito della sentenza
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 52

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Deposito della sentenza

In vigore dal 24 dic 1938
La sentenza è depositata, mediante inserzione nell'apposito volume, nei termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Dell'avvenuto deposito e della sua data, il segretario fa annotazione a piede della sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-52