Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VI
Art. 53
Notificazione della sentenza
In vigore dal 24 dic 1938
La sentenza è notificata personalmente alle parti, mediante comunicazione del dispositivo.
Quando trattisi di sentenza, che pronuncia su una domanda proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, il dispositivo è inoltre inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e comunicato agli agenti diplomatici indicati nel secondo comma dell'.
La notificazione, l'inserzione e la comunicazione prevedute dai precedenti comma devono essere effettuate a cura della Segreteria, entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'.
Storico versioni
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