Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VI

Art. 53

Notificazione della sentenza

In vigore dal 24 dic 1938
La sentenza è notificata personalmente alle parti, mediante comunicazione del dispositivo. Quando trattisi di sentenza, che pronuncia su una domanda proposta a norma degli articoli 214 e 215 della legge di guerra, il dispositivo è inoltre inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e comunicato agli agenti diplomatici indicati nel secondo comma dell'. La notificazione, l'inserzione e la comunicazione prevedute dai precedenti comma devono essere effettuate a cura della Segreteria, entro otto giorni dalla pubblicazione della sentenza a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo