Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VIII

Art. 57

Esenzione dalle tasse giudiziali

In vigore dal 24 dic 1938
Sono esenti dalle tasse giudiziali prevedute dall'articolo precedente le Amministrazioni dello Stato e gli enti a esse parificati agli effetti tributari. Non si applicano ai giudizi davanti al Tribunale delle prede le disposizioni sul gratuito patrocinio.
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Esenzione dalle tasse giudiziali (Art. 57 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo