Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede›Capo VIII
Art. 57
57 / 66Esenzione dalle tasse giudiziali
In vigore dal 24 dic 1938
Sono esenti dalle tasse giudiziali prevedute dall'articolo precedente le Amministrazioni dello Stato e gli enti a esse parificati agli effetti tributari.
Non si applicano ai giudizi davanti al Tribunale delle prede le disposizioni sul gratuito patrocinio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-57