Art. 57 · Esenzione dalle tasse giudiziali
Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VIII

Art. 57

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Esenzione dalle tasse giudiziali

In vigore dal 24 dic 1938
Sono esenti dalle tasse giudiziali prevedute dall'articolo precedente le Amministrazioni dello Stato e gli enti a esse parificati agli effetti tributari. Non si applicano ai giudizi davanti al Tribunale delle prede le disposizioni sul gratuito patrocinio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-57