Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo VIII

Art. 56

Tasse giudiziali

In vigore dal 24 dic 1938
Per i giudizi davanti al Tribunale delle prede sono dovute le seguenti tasse: per ogni domanda proposta in via principale e per ogni domanda di chiamata in garanzia, da lire cinquecento a lire duemila; per ogni domanda proposta in via riconvenzionale e per ogni dichiarazione di intervento, da lire duecento a lire mille; per ogni domanda di provvedimenti cautelari, che sia o meno connessa con un giudizio pendente davanti al Tribunale, da lire cento a lire cinquecento. L'ammontare della tassa, entro i limiti sopraindicati, è stabilito dal presidente, à termini di queste norme di procedura, tenuto conto del presunto valore della causa. La tassa è pagata presso un Ufficio del registro del Regno, che ne rilascia ricevuta.
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Tasse giudiziali (Art. 56 Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede.) — Testo vigente | Portale Normativo